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DIFESA DEI CONSUMATORI

www.aidacon.it
February 28

Discussione su IPOTECA ILLEGITTIMA SE ISCRITTA PER SOMMA INFERIORE AD OTTOMILA EURO

 

Citazione

IPOTECA ILLEGITTIMA SE ISCRITTA PER SOMMA INFERIORE AD OTTOMILA EURO
Comunicato Stampa Febbraio - Aidacon - Noi Consumatori

 

 

 

Avv Carlo Claps ( www.aidacon.it )                                                                                                         Avv. Angelo Pisani ( Noi Consumatori )

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA

 

LA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE HA CONFERMATO LA ILLEGITTIMITA’ DELLE IPOTECHE SE ISCRITTE PER UNA SOMMA INFERIORE AGLI OTTOMILA EURO

 

NOICONSUMATORI      ED    AIDACON     INSIEME PER LA CLASS ACTION

 

Importantissima sentenza emessa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite ( n° 4077/2010), la quale ha stabilito che l'iscrizione ipotecaria effettuata dalla società di riscossione  è illegittima quando effettuata in virtù di un credito inferiore all'importo di ottomila euro !!

In questi termini si esprime la Corte di Cassazione a sezioni unite nella Sentenza n. 4077 del 22 febbraio 2010. Questo nuovo, benché netto, orientamento dichiara di fatto illegittimi e nulli milioni di procedimenti d’ipoteca esattoriale, ossia tutte le ipoteche fin’ora iscritte in danno dei contribuenti, e restituisce giustizia ai contribuenti che potrebbero anche far tremare i bilanci della società.

Il fatto. Un contribuente aveva proposto opposizione avverso un'iscrizione ipotecaria su un immobile di sua proprietà asserendo che la stessa era dipesa dal mancato pagamento di una cartella esattoriale avente ad oggetto un preteso credito di euro 916,93. Già in primo grado il giudice di pace aveva qualificato l'azione conte opposizione all'espropriazione e proprio per questo aveva annullato l’illegittima ipoteca poiché il valore per il quale si agiva era inferiore a 8 mila euro. Sul punto contestando da sempre le difese dei consumatori si è registrato il ricorso di Equitalia spa che da una parte ha ritenuto incompetente il giudice di pace essendo intervenuta la giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie dl 223/2006 e dall'altro ritenendo che il limite di valore interessa unicamente l'espropriazione immobiliare.

La Corte, con questa sentenza  ha confermato quanto stabilito dal Tribunale di Napoli nel 2007 che, per la prima volta, aveva accolto la domanda di un cittadino napoletano, dichiarando illegittima l’iscrizione ipotecaria su un immobile effettuata dalla società di riscossione per una somma inferiore ad ottomila euro e ne aveva ordinato la cancellazione.

La sentenza della Suprema Corte avrà dei risvolti clamorosi, spiegano l’Avv. Angelo Pisani, Presidente di Noiconsumatori e  l’Avv. Carlo Claps, Segretario dell’Aidacon ( Associazione Italiana per la Difesa dell’Ambiente e dei Consumatori), in quanto le società di riscossioni, in tutta Italia, negli ultimi anni, hanno provveduto ad iscrivere migliaia di ipoteche sugli immobili degli italiani anche per  presunti debiti di € 500,00, con conseguenze devastanti per la sfera patrimoniale dei contribuenti, i quali si trovano, per piccoli ed insignificanti debiti o, addirittura, per l’emissione di “cartelle pazze”, con il proprio bene vincolato e con la segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia o presso il Crif !!

Pertanto, a seguito di tale sentenza, i legali di Noiconsumatori e dell’Aidacon ( le associazioni a difesa dei consumatori più qualificate e rappresentative in questa materia) azioneranno la prima class action in tal senso

(info:  www.noiconsumatori.orgwww.aidacon.it), che coinvolgerà migliaia di contribuenti vessati in tutta Italia, con l’intento di ottenere il più grande risarcimento danni collettivo  mai conseguito nel nostro paese.

February 26

IPOTECA ILLEGITTIMA SE ISCRITTA PER SOMMA INFERIORE AD OTTOMILA EURO

Comunicato Stampa Febbraio - Aidacon - Noi Consumatori

 

 

 

Avv Carlo Claps ( www.aidacon.it )                                                                                                         Avv. Angelo Pisani ( Noi Consumatori )

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA

 

LA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE HA CONFERMATO LA ILLEGITTIMITA’ DELLE IPOTECHE SE ISCRITTE PER UNA SOMMA INFERIORE AGLI OTTOMILA EURO

 

NOICONSUMATORI      ED    AIDACON     INSIEME PER LA CLASS ACTION

 

Importantissima sentenza emessa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite ( n° 4077/2010), la quale ha stabilito che l'iscrizione ipotecaria effettuata dalla società di riscossione  è illegittima quando effettuata in virtù di un credito inferiore all'importo di ottomila euro !!

In questi termini si esprime la Corte di Cassazione a sezioni unite nella Sentenza n. 4077 del 22 febbraio 2010. Questo nuovo, benché netto, orientamento dichiara di fatto illegittimi e nulli milioni di procedimenti d’ipoteca esattoriale, ossia tutte le ipoteche fin’ora iscritte in danno dei contribuenti, e restituisce giustizia ai contribuenti che potrebbero anche far tremare i bilanci della società.

Il fatto. Un contribuente aveva proposto opposizione avverso un'iscrizione ipotecaria su un immobile di sua proprietà asserendo che la stessa era dipesa dal mancato pagamento di una cartella esattoriale avente ad oggetto un preteso credito di euro 916,93. Già in primo grado il giudice di pace aveva qualificato l'azione conte opposizione all'espropriazione e proprio per questo aveva annullato l’illegittima ipoteca poiché il valore per il quale si agiva era inferiore a 8 mila euro. Sul punto contestando da sempre le difese dei consumatori si è registrato il ricorso di Equitalia spa che da una parte ha ritenuto incompetente il giudice di pace essendo intervenuta la giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie dl 223/2006 e dall'altro ritenendo che il limite di valore interessa unicamente l'espropriazione immobiliare.

La Corte, con questa sentenza  ha confermato quanto stabilito dal Tribunale di Napoli nel 2007 che, per la prima volta, aveva accolto la domanda di un cittadino napoletano, dichiarando illegittima l’iscrizione ipotecaria su un immobile effettuata dalla società di riscossione per una somma inferiore ad ottomila euro e ne aveva ordinato la cancellazione.

La sentenza della Suprema Corte avrà dei risvolti clamorosi, spiegano l’Avv. Angelo Pisani, Presidente di Noiconsumatori e  l’Avv. Carlo Claps, Segretario dell’Aidacon ( Associazione Italiana per la Difesa dell’Ambiente e dei Consumatori), in quanto le società di riscossioni, in tutta Italia, negli ultimi anni, hanno provveduto ad iscrivere migliaia di ipoteche sugli immobili degli italiani anche per  presunti debiti di € 500,00, con conseguenze devastanti per la sfera patrimoniale dei contribuenti, i quali si trovano, per piccoli ed insignificanti debiti o, addirittura, per l’emissione di “cartelle pazze”, con il proprio bene vincolato e con la segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia o presso il Crif !!

Pertanto, a seguito di tale sentenza, i legali di Noiconsumatori e dell’Aidacon ( le associazioni a difesa dei consumatori più qualificate e rappresentative in questa materia) azioneranno la prima class action in tal senso

(info:  www.noiconsumatori.orgwww.aidacon.it), che coinvolgerà migliaia di contribuenti vessati in tutta Italia, con l’intento di ottenere il più grande risarcimento danni collettivo  mai conseguito nel nostro paese.

April 02

Tassa Rifiuti: L’IVA sul pagamento della tassa rifiuti è illegittima e deve essere restituita.

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione in base al fatto che quella sui rifiuti non è una tariffa, su cui può gravare l’IVA, ma una tassa a tutti gli effetti.

Pertanto,  ai cittadini italiani deve essere restituita l’IVA pagata per la tassa rifiuti negli ultimi dieci anni. La Corte di Cassazione, seguendo l'orientamento comunitario, ha stabilito che il corrispettivo che i cittadini devono pagare per la raccolta e smaltimento dei rifiuti è una tassa e non una tariffa. Infatti, se  fosse una tariffa  l'Iva sarebbe applicabile, ma essendo una tassa questo non è legittimo!

Parte una azione collettiva, finalizzata a far ottenere agli utenti la restituzione dell’IVA pagata negli ultimi 10 anni sulla tassa per lo smaltimento rifiuti.

Per poter ricorre con noi invia una mail all’indirizzo E-mail: info@aidacon.it – o telefona alla sede centrale ( 081.66.31.82) dal lunedì al venerdi dalle ore 16 alle 19.

 

March 21

risarcimento danni da parte dei tifosi per la vicenda Roma - Napoli

Al via i ricorsi per i fatti di Roma - Napoli
Vi proponiamo l'articolo a firma dell'avvocato Antonio Errico che spiega come è possibile avviare la richiesta di risarcimento danni da parte dei tifosi per la vicenda Roma - Napoli
21.03.2009 11.41 di F. Molaro  Fonte: Antonio Errico
 

La Procura di Napoli ha chiesto archiviazione dell’inchiesta sui danneggiamenti compiuti dai tifosi napoletani il 31 agosto scorso, in occasione dalla trasferta a Roma per la prima giornata del campionato di calcio di serie A. In seguito agli incidenti avvenuti il 31 agosto, la Società Sportiva Calcio Napoli ed i suoi tifosi pagarono amaramente: con la squalifica dello stadio S. Paolo per i primi tre turni casalinghi di campionato, e con il divieto di trasferta per i propri sostenitori per l’intera stagione agonistica 2008-09. Adesso il P.M. Ardituro alla fine delle sue indagini, non solo ha disposto l’ archiviazioni delle indagini, poiché è impossibile identificare i responsabili delle devastazioni dell’Intercity su cui salirono i tifosi azzurri diretti a Roma, ma ha anche sottolineato come fu superficiale la condotta dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive,che autorizzò la trasferta a Roma, pur sapendo che i rapporti tra i sostenitori azzurri e giallorossi sono tra i più ostili tra le tifoserie italiane, in più il magistrato napoletano nel fascicolo della sua inchiesta ha rimarcato come fosse stata irresponsabile la condotta di Trenitalia che, nonostante i tifosi azzurri avessero rivolto alla Società Ferroviaria un appello per chiedere un treno speciale per la trasferta, si sia rifiutata di soddisfare completamente le richieste dei supporters napoletani mettendo a loro disposizione un numero di carrozze tali da contenere tutti i tifosi che avevano acquistato il biglietto per seguire il mach contro la Roma. Dalle conclusioni delle indagini fatte dalla polizia e dalla Procura risulta poi essere sproporzionata la quantificazione dei danni fatta da Trenitalia, pari a 500mila euro, rispetto a quelli reali. Alla luce di tutto ciò, raffrontando i fatti del 31 agosto, con altri episodi che hanno visto protagonisti i tifosi della Roma, in occasione della trasferta a Siena alcune domeniche successive ai fatti narrati, (devastazione di un minuetto di Trenitalia di nuova generazione) e dei disordini dagli stessi provocati in occasione del derby con la Lazio ( scontri con i tifosi laziali e con la polizia, con agenti feriti e danneggiamenti vari) è evidente che le decisioni dell’Osservatorio( divieto di trasferta per i fans azzurri per tutto il campionato) e soprattutto del giudice sportivo Tosel (squalifica dei settori Curva A e B dello stadio S. Paolo) hanno ingiustamente arrecato danno a quei tifosi che si sono visti negare senza alcuna loro colpa per i fatti di Roma, perché erano in poltrona a vedere la partita in T.V. o addirittura al mare, la possibilità di accesso allo stadio di Fuorigrotta per tre turni di campionato, nonostante avessero l’abbonamento, ricevendo così oltre che un danno economico anche un danno morale. Per tali motivi, molto positiva è la notizia che l’Aidacon, Associazione per la tutela dei Consumatori  www.aidacon.it  , con l’Avv. Carlo Claps, si sta attivando per tutelare i tifosi azzurri che hanno subito tale pregiudizio. Recentemente, alcuni tifosi del Napoli, che quattro anni fa si rivolsero all'Aidacon per l'ingiusta retrocessione del club in serie C con il «Lodo Petrucci», hanno ottenuto un risarcimento di 800 euro ciascuno, a titolo di risarcimento dei danni morali subiti.

Fonte: tuttonapoli.net

October 24

Cartelle pazze - fermi amministrativi illegittimi - ipoteche sull'immobile illegittimo -

Illegittima l'ipoteca sull'immobile iscritta dalla società di riscossione ( Equitalia - Gestline- Etr ec.c.) se il presunto debito è inferiore agli € 8.00,00 !!
Grandissima vittoria dell'AIDACon, Associazione dei consumatori, da anni impegnata a combattere gli abusi commessi   dalla Gestline S.p.A., nei confronti dei cittadini napoletani.Importantissima sentenza del Tribunale di Napoli V^ Sez.  ? Giudice Dott. Giorgio Sensale, in materia di iscrizione ipotecaria ex  D.P.R. n° 602/73.La sentenza in oggetto( LA PRIMA  IN  TAL  SENSO)  ha una notevole importanza per migliaia di cittadini, i quali, in questi anni,  si sono visti ipotecare l'immobile di proprietà dalla Gestline S.p.A., a causa di presunti crediti vantati da Enti vari. 
 
Questa è solo la prima di una lunga serie di vittorie ottenute dalla nostra associaziione per la difesa dei consumatori. www.aidacon.it e sono pubblicate anche sul sito www.giudicedipace.it
 
Le società di riscossione stanno "angosciando" milioni di italiani !! segnalaci il Tuo caso,   ti aiuteremo!

 
 
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